Pubblicato
Gara #77
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI 3 ANNI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE “PANZA”Informazioni appalto
11/11/2025
Aperta
Servizi
€ 179.981,30
VERDE FEDERICA
Categorie merceologiche
98371111
-
Servizi di manutenzione cimiteriale
Lotti
1
B9029EEE37
E69I25001070007
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI 3 ANNI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE “PANZA”
CONCESSIONE DELLA DURATA DI 3 ANNI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE “PANZA”
€ 173.058,94
€ 0,00
€ 6.922,36
Scadenze
01/12/2025 10:00
10/12/2025 12:00
11/12/2025 13:00
Avvisi pubblici
Allegati
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605.47 kB | |
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dip.pdf SHA-256: 965f8e317f7cbf8940f31b46df42be893fa2b39683ac3ceb121a1b738d9a3374 08/11/2025 10:54 |
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Chiarimenti
17/11/2025 11:19
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante.
All'art 3 "Offerta Economica" (pag. 13 del Disciplinare di Gara) si riporta che “l’offerta economica deve essere redatta formulando un’offerta espressa in percentuale al rialzo sull’aggio annuo pari ad un minimo del 20% sull’importo presunto posto a base di gara da corrispondere in favore del comune di Forio”.
Nel piano economico allegato al disciplinare si assumono criteri di incremento annuale delle lampade superiori alla mortalità rilevata nel territorio comunale. Dalle ultime statistiche disponibili, nel 2023 la mortalità si è attestata a circa 170 decessi, mentre nelle previsioni questa Stazione Appaltante presume un range di circa 195-255 annuali nell’arco del triennio.
Considerando che:
1) non tutte le salme vengono seppellite nel cimitero comunale, essendovi due confraternite di gestione privata;
2) nella gestione cimiteriale vengono effettuate annualmente esumazioni ed estumulazioni;
3) vi è una percentuale di disdette e distacchi per morosità;
4) nelle statistiche nazionali di analoghe gestioni, gli incrementi sono quasi nulli, ovvero sono più probabili decrementi di abbonati;
si chiede di verificare se gli incrementi rilevati tra il 2021 e il 2024 sono di natura straordinaria per recupero di lampade votive e quindi se sia sostenibile il tasso di crescita indicato nel piano finanziario elaborato dall’Ente.
Tali considerazioni rilevano ancora maggiormente, in quanto al citato art. 3 "Offerta Economica" si riporta che l’aggio minimo del 20% deve essere rapportato all’importo presunto posto a base di gara. Dunque, l’aggio da corrispondere al Comune non sarebbe calcolato sui ricavi reali e ciò implicherebbe che la determinazione dell’aggio sarebbe forfettaria; eventuali maggiori ricavi del Concessionario non comporterebbero per la Stazione Appaltante un maggior aggio, in quanto dovrebbe comunque far riferimento al ricavo presunto. Allo stesso modo, minori ricavi del Concessionario non potrebbero essere opposti alla Stazione Appaltante perché l’aggio sarebbe comunque forfettario. Dunque, anche le rendicontazioni del servizio sarebbero superflue.
Si chiede di confermare se tale interpretazione sia corretta, ovvero se l’indicazione della percentuale dell’aggio sui ricavi presunti, anziché effettivi, costituisca un refuso.
All'art 3 "Offerta Economica" (pag. 13 del Disciplinare di Gara) si riporta che “l’offerta economica deve essere redatta formulando un’offerta espressa in percentuale al rialzo sull’aggio annuo pari ad un minimo del 20% sull’importo presunto posto a base di gara da corrispondere in favore del comune di Forio”.
Nel piano economico allegato al disciplinare si assumono criteri di incremento annuale delle lampade superiori alla mortalità rilevata nel territorio comunale. Dalle ultime statistiche disponibili, nel 2023 la mortalità si è attestata a circa 170 decessi, mentre nelle previsioni questa Stazione Appaltante presume un range di circa 195-255 annuali nell’arco del triennio.
Considerando che:
1) non tutte le salme vengono seppellite nel cimitero comunale, essendovi due confraternite di gestione privata;
2) nella gestione cimiteriale vengono effettuate annualmente esumazioni ed estumulazioni;
3) vi è una percentuale di disdette e distacchi per morosità;
4) nelle statistiche nazionali di analoghe gestioni, gli incrementi sono quasi nulli, ovvero sono più probabili decrementi di abbonati;
si chiede di verificare se gli incrementi rilevati tra il 2021 e il 2024 sono di natura straordinaria per recupero di lampade votive e quindi se sia sostenibile il tasso di crescita indicato nel piano finanziario elaborato dall’Ente.
Tali considerazioni rilevano ancora maggiormente, in quanto al citato art. 3 "Offerta Economica" si riporta che l’aggio minimo del 20% deve essere rapportato all’importo presunto posto a base di gara. Dunque, l’aggio da corrispondere al Comune non sarebbe calcolato sui ricavi reali e ciò implicherebbe che la determinazione dell’aggio sarebbe forfettaria; eventuali maggiori ricavi del Concessionario non comporterebbero per la Stazione Appaltante un maggior aggio, in quanto dovrebbe comunque far riferimento al ricavo presunto. Allo stesso modo, minori ricavi del Concessionario non potrebbero essere opposti alla Stazione Appaltante perché l’aggio sarebbe comunque forfettario. Dunque, anche le rendicontazioni del servizio sarebbero superflue.
Si chiede di confermare se tale interpretazione sia corretta, ovvero se l’indicazione della percentuale dell’aggio sui ricavi presunti, anziché effettivi, costituisca un refuso.
18/11/2025 11:59
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:
Il Piano economico‐finanziario prende come riferimento l’incremento del numero delle lampade votive registrate negli anni 2021‐2024 nei ue cimiteriali comunali oggetto dell’appalto. Tale Incremento è considerato un dato oggettivo, risultante dagli atti dell’Ente, e non è direttamente correlato al tasso di
mortalità de territorio comunale, poiché:
‐ le lampade votive possono essere installate anche su loculi precedentemente sprovvisti;
‐ l’aumento non dipende necessariamente da nuove sepolture;
‐ ai fini della proiezioni, il numero di disdette o distacchi per morosità, sono già compresi nei dati storici disponibili;
Alla luce delle analisi tecniche ed economiche sviluppate nel Piano Economico‐Finanziario, si conferma la sostenibilità complessiva della concessione oggetto dell’affidamento, sia in termini di equilibrio finanziario, sia rispetto agli obblighi di qualità e continuità del servizio previsti dalla normativa vigente.
Il servizio rientra nella tipologia di concessione di servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di un’attività il cui corrispettivo economico deriva esclusivamente dai proventi di gestione, con trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario (art. 177, c. 1 e 2).
Relativamente all’aggio minimo del 20% si chiarisce che lo stesso è da corrispondere sull’importo presunto del totale UTILE e non sull’importo a base d’asta.
Il Piano economico‐finanziario prende come riferimento l’incremento del numero delle lampade votive registrate negli anni 2021‐2024 nei ue cimiteriali comunali oggetto dell’appalto. Tale Incremento è considerato un dato oggettivo, risultante dagli atti dell’Ente, e non è direttamente correlato al tasso di
mortalità de territorio comunale, poiché:
‐ le lampade votive possono essere installate anche su loculi precedentemente sprovvisti;
‐ l’aumento non dipende necessariamente da nuove sepolture;
‐ ai fini della proiezioni, il numero di disdette o distacchi per morosità, sono già compresi nei dati storici disponibili;
Alla luce delle analisi tecniche ed economiche sviluppate nel Piano Economico‐Finanziario, si conferma la sostenibilità complessiva della concessione oggetto dell’affidamento, sia in termini di equilibrio finanziario, sia rispetto agli obblighi di qualità e continuità del servizio previsti dalla normativa vigente.
Il servizio rientra nella tipologia di concessione di servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di un’attività il cui corrispettivo economico deriva esclusivamente dai proventi di gestione, con trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario (art. 177, c. 1 e 2).
Relativamente all’aggio minimo del 20% si chiarisce che lo stesso è da corrispondere sull’importo presunto del totale UTILE e non sull’importo a base d’asta.